PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli articoli 73, comma 7, e 75, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.